PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.

      1. La presente legge promuove la concorrenza, tutela gli interessi economici dei consumatori, migliora la distribuzione dei farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP) e da banco (OTC), le cui confezioni esterne recano il bollino di riconoscimento previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e definito dal decreto del Ministro della salute 1 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, garantendo un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute.

Art. 2.

      1. Gli esercizi commerciali previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, hanno titolo a porre in vendita i farmaci previsti dalla presente legge alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 3.

Art. 3.

      1. La vendita dei farmaci previsti dall'articolo 1, consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, è effettuata in una parte della superficie dell'esercizio ben definita e distinta dagli altri reparti, con l'assistenza di un farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine.

 

Pag. 7

Art. 4.

      1. Lo sconto sul prezzo indicato nella confezione è liberamente determinato dal distributore al dettaglio per singolo farmaco, è esposto in modo leggibile e chiaro e praticato a tutti gli acquirenti.
      2. Sono vietati i concorsi e le operazioni a premio, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, le vendite straordinarie di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e quelle sotto costo di cui al comma 7 del medesimo articolo 15 e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, aventi ad oggetto i farmaci previsti dalla presente legge.